Lo Statuto:
ART. 1
COSTITUZIONE – E’ costituita con sede a Padova a durata illimitata l’Associazione denominata: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SERENISSIMA SUB (A.S.D.S.S.). Essa adotta un distintivo circolare con disegno al centro di una testa di leone di colore rosso con dicitura “Serenissima Sub” CONI FIPSAS CMAS, con cerchio periferico e stelle colore celeste simbolo dei poli ( Nord Est Sud Ovest ) stella ottagonale grande di colore rosso il tutto su campo bianco.
ART. 2
SCOPI – La A.S.D.S.S. ha lo scopo di favorire con tutti i mezzi la pratica e la divulgazione delle attività subacquee sul piano sportivo, culturale, didattico, artistico, e sotto ogni aspetto ad esse collegato, nell’osservanza delle leggi e delle norme dirette alla conservazione della fauna, della flora, degli ambienti naturali e del patrimonio archeologico.
La A.S.D.S.S. non ha alcun fine di lucro ed é per sua natura apartitica.
ART. 3
PROVENTI E PATRIMONI
– I proventi della A.S.D.S.S. sono costituiti dalle contribuzioni degli associati e da ogni altra entrata di cui essa potrà beneficiare.
– Durante la vita dell’Associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 4
AMMISSIONE
– L’ammissione alla A.S.D.S.S. si ottiene presentando domanda scritta accompagnata dal pagamento della quota stabilita, e con l’indicazione della categoria di socio cui si intende aderire; l’ammissione quale socio é subordinata alla ratifica del Consiglio Direttivo. Il C.D. ha la facoltà di non ratificare l’iscrizione: in tal caso la relativa delibera dovrà essere comunicata per iscritto all’interessato non più’ tardi di tre mesi dalla data della domanda.
– La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. La quota associativa non è rivalutabile. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 5
SOCI
– I soci della A.S.D.S.S. maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. I soci si dividono in :
a) Ordinari: sono tutti quei soci i quali intendano proseguire le finalità dell’Associazione partecipando alla sua organizzazione ed attività. Essi possono assumere per uno o più anni sociali la qualifica di Sostenitore qualora intendano apportare all’Associazione un particolare sostegno economico con il versamento di una speciale quota. I soci ordinari hanno il diritto di usufruire dell’art. 25. I soci ordinari godono il diritto di occupare cariche nel seno delle attività dell’ A.S.D.S.S. su delibera del C.D.
I soci onorari in possesso del brevetto subacqueo riconosciuto dall’ A.S.D.S.S. hanno il diritto di usufruire del paragrafo 9 su delibera del C.D.
b) Onorari: sono quei soci i quali per benemerenze nei confronti dell’Associazione o per aver svolto attività di particolare interesse rispetto alle finalità della A.S.D.S.S. vengono chiamati con votazione di almeno 4/5 dell’assemblea a far parte di tale categoria. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota annuale. I soci onorari hanno il diritto di usufruire dell’art. 25 del presente statuto.
c) Sommozzatori: sono quei soci ordinari che assumono tale qualifica essendo in possesso di brevetti di abilità nelle discipline subacquee riconosciute dal C.D. e dalla A.S.D.S.S. I soci godono del diritto di essere eletti nel C.D.
d) Famigliari: sono quei soci appartenenti al nucleo famigliare (mogli, figli, ecc.) dei soci previsti dai punti a-b-c-e. Gli stessi dovranno pagare la quota, fermo restando le condizioni tutte dello statuto. Possono essere eletti nel C.D.
e) Fondatori: sono coloro che con il proprio lavoro, con il versamento di una quota di denaro, hanno permesso la fondazione e l’avvio della A.S.D.S.S. Essi godono di tutti i diritti delle voci: a – b – c – d .
1) I soci fondatori che per motivi vari intendano dimettersi dall’ A.S.D.S.S. devono presentare domanda scritta presso la segreteria dell’ A.S.D.S.S.. Il C.D. esaminerà tale richiesta dando entro 30 giorni, con lettera scritta, la propria decisione.
2) Il socio fondatore dimissionario non ha diritto alla restituzione della quota versata.-
ART. 6
RECESSO
– L’Associazione si considera a tempo indeterminato, tuttavia ciascun socio potrà recedere dall’ A.S.D.S.S. con efficacia dalla fine dell’anno sociale dandone comunicazione scritta almeno tre mesi prima. Esso sarà in ogni caso obbligato a corrispondere l’intera quota associativa all’anno sociale in corso oltre agli eventuali arretrati e a quant’altro dovuto.
ART. 7
SOSPENSIONE
– Il socio che non sia in regola con il pagamento della quota sociale da oltre un mese é considerato sospeso da ogni facoltà , diritto o prestazione. Detto periodo entro il quale il socio ha la facoltà di pagamento della tessera associativa intercorre dal 1 al 31 Gennaio.
ART. 8
DECADENZA
– Trascorsi altri 30 giorni dalla data della sospensione il C.D. può dichiarare la decadenza del socio comunicando all’interessato e fermo restando l’obbligo di quest’ultimo a corrispondere immediatamente le quote sociali non versate e quant’altro dovuto.
ART. 9
ESPULSIONE
– La qualifica di socio si perde inoltre per espulsione deliberata dal C.D. con voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti a causa di gravi motivi, previa audizione, se possibile, dell’interessato. La decisione del C.D. dovrà essere comunicata per iscritto all’interessato, il quale può ricorrere al consiglio dei Probi Viri entro 30 giorni. In attesa di tale delibera il socio rimane sospeso a tutti gli effetti. La delibera dovrà avvenire per iscritto entro 60 giorni, in mancanza della delibera il ricorso si ritiene accettato e il socio reintegrato.
ART. 10
ORGANI
– Gli organi dell’ A.S.D.S.S. sono:
1) L’Assemblea;
2) Il Consiglio Direttivo (nel numero di sette persone);
3) Il Presidente;
4) Il Vicepresidente;
5) Il Segretario Economo;
6) Il Segretario Generale;
7) Il Collegio dei Revisori dei Conti e Probi Viri aventi la stessa mansione ( composto da numero tre persone).-
ART. 11
ASSEMBLEA
– L’assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Essa è costituita dai soci fondatori, ordinari e sommozzatori in regola con i versamenti della quota sociale che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno in sessione ordinaria per l’approvazione dei bilanci, non oltre tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, ed in sessione straordinaria ogni qual volta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, quando ne sia fatta richiesta scritta o motivata da almeno due Probi Viri, salvo i poteri di questi ultimi. Possono partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria anche i soci famigliari con diritto di voto.
ART. 12
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata almeno dalla metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi. Le delibere dell’assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti salvo quanto stabilito per i casi particolari previsti dal presente statuto.
ART. 13
Sono compiti e facoltà dell’assemblea:
a) Approvare il bilancio preventivo e consultivo;
b) Eleggere il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei revisori dei Conti (Probi Viri);
c) Deliberare su ogni questione proposta dal C.D. all’ordine del giorno;
d) Apportare modifiche sulle norme statutarie;
e) E’ facoltà dell’assemblea porre il veto ad una decisione del Consiglio Direttivo.-
ART. 14
In apertura dei lavori l’Assemblea nomina un Presidente col compito di dirigere lo svolgimento ed un segretario che curerà la stesura del verbale in un apposito libro.
Le votazioni possono essere palesi o a scheda chiusa. In quest’ultimo caso il Presidente dell’Assemblea nomina almeno tre scrutatori. Non sono ammesse più di due deleghe per socio presente e votante.-
ART. 15
CONSIGLIO DIRETTIVO
– Il C.D. è composto di sette soci. Il C.D. resta in carica per due anni con possibilità di riconferma. Esso viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea Generale. La carica del nuovo C.D. entra in vigore dal primo Gennaio dell’anno successivo.
ART. 16
Il Consiglio Direttivo elegge tra i Consiglieri, a scrutinio segreto o palese: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale ed il Segretario Economico.
In caso di decadenza dalla carica di Consigliere dovuta a dimissioni o ad altri motivi, sono chiamati a far parte del C.D. quei soci che nella elezione assembleare hanno seguito nella graduatoria degli eletti. Costoro rimarranno in carica fino al termine del mandato.
Si intende che qualora la decadenza della carica dei Consiglieri valga per i Revisori dei Conti o Probi Viri, questi ultimi vengono eletti dall’Assemblea Generale in seduta straordinaria; i nuovi eletti decadono unitamente al Consiglio Direttivo in carica.
ART. 17
Il C.D. attua le deliberazioni dell’Assemblea ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli statutariamente riservati all’assemblea stessa.
Esso provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell’Associazione; presenta i bilanci preventivi e consultivi e la relazione sull’attività svolta; è responsabile verso i soci del regolare funzionamento dell’Associazione nonché del corretto impegno dei fondi e della custodia dei beni; adotta provvedimenti disciplinari motivati nei confronti dei soci, comunicandoli per iscritto; formula i regolamenti e le proposte da sottoporre all’Assemblea; propone le quote sociali ed esplica ogni altra funzione prevista dal presente Statuto. Inoltre ratifica i provvedimenti d’urgenza, additati dal Presidente, dal Segretario Generale o dal Segretario Economico che a tale scopo gli verranno sottoposti nella prima riunione successiva al provvedimento stesso.
Decide in materia di adesione alla Federazione Sportiva o altri Enti. I verbali delle sedute dovranno essere esposti all’Albo Sociale per la durata di trenta giorni.-
ART. 18
Il C.D. può attribuire speciali incarichi e costituire gruppi di lavoro o commissioni per meglio realizzare i fini istituzionali e deve nominare, subito dopo il suo insediamento, uno o più responsabili della sede, dei materiali e delle attrezzature.
ART. 19
Il C.D. si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Presidente; può essere convocato con debito preavviso, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne venga richiesta la convocazione da almeno tre Consiglieri o dal Segretario Generale o dal Segretario Economo.
Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti il C.D.; le deliberazioni sono adottate con maggioranza dei voti espressi, salvo i casi particolari previsti dal presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione verrà steso verbale in apposito libro.-
ART. 20
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
– Il Presidente del C.D. é nel contempo Presidente della Associazione e ne ha la rappresentanza legale e processuale, esplicando altresì tutte le altre funzioni demandategli dal presente statuto.
Egli firma, unitamente al Segretario Generale, la corrispondenza ordinaria ed effettua le operazioni bancarie a firma congiunta con il Segretario Economo. Il VICEPRESIDENTE sostituisce il Presidente in caso di sua delega , assenza o inadempimento, esercitandone i relativi poteri.-
ART. 21
SEGRETARIO GENERALE
– IL Segretario Generale coordina e dà esecuzione ai programmi ed alle attività dell’ A.S.D.S.S. con facoltà di avvalersi, ad esclusione dei casi in cui sono previste sanzioni disciplinari per qualche socio, di eventuali collaboratori. Redige con il Segretario Economo il bilancio preventivo e consultivo, cura lo schedario dei soci, l’archivio e il funzionamento della Segreteria e sovrintende a quant’altro gli sia demandato dallo statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni del C.D.
ART. 22
SEGRETARIO ECONOMO
– Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; redige con il Segretario Generale il bilancio preventivo e consultivo, cura la tenuta dei documenti contabili, provvede ad aggiornare il libro degli inventari, dei materiali, delle attrezzature ed attende particolarmente alla conservazione del patrimonio sociale.
ART. 23
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
– Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea. Esso rimane in carica due anni con possibilità di riconferma. Assolve i propri compiti di vigilanza e controllo secondo le norme del Codice Civile in materia di società in quanto applicabili. I membri effettivi eleggono nel proprio ambito il Presidente del Collegio.
ART. 24
PROBI VIRI
– I revisori dei conti assumono funzioni di Probi Viri, si pronunciano in via definitiva su ricorsi, decidono in questo caso all’unanimità su ogni atto presentato dagli interessati contro provvedimenti disciplinari adottati dal C.D. Avranno altresì il compito di interpretare le norme del presente statuto.
ART. 25
DIRITTI DEI SOCI
– I soci hanno diritto a:
1) Frequentare i locali dell’Associazione;
2) Praticare gli sports ammessi dall’Associazione usufruendo delle attrezzature degli impianti dell’Associazione, previa domanda scritta al direttivo;
3) Prendere parte alle competizioni sportive promosse dall’Associazione o da altri Enti sotto i colori sociali;
4) Partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;
5) Usufruire del distintivo sociale;
6) Intervenire e discutere alle assemblee generali, presentare proposte e/o reclami al C.D. (con lettera scritta 30 giorni prima della riunione dello stesso);
7) Partecipare con il proprio voto alla deliberazione delle assemblee;
8) Eleggere il C.D. ed altri previsti dallo statuto;
9) Essere eletto membro del C.D. o altre cariche previste dallo statuto.-
ART. 26
DOVERI DEI SOCI
– I soci hanno il dovere di:
1) Osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Delibere degli organi sociali;
2) Pagare le quote sociali di cui all’ ART. 17 e somme a qualsiasi titolo dovute all’Associazione;
3) Non nuocere al decoro, agli interessi, alla vita della Associazione;
4) Osservare le disposizioni e i regolamenti delle Federazioni cui l’Associazione aderisce.-
ART. 27
L’ A.S.D.S.S. declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci o a qualsiasi altra persona che venga a trovarsi nella sede sociale o nelle sue pertinenze o che faccia uso delle attrezzature sociali.-
ART. 28
In caso di trasgressione alle norme sociali o sportive, il C.D. può infliggere al socio:
a) Ammonizione verbale;
b) Deplorazione scritta;
c) Espulsione, nei casi in cui il socio nuoce o tenti di nuocere al decoro, agli interessi, alla vita dell’Associazione o ne comprometta il suo buon nome, tenga condotta incivile o danneggi ingiustamente un consocio;
d) All’Associazione è riservato il diritto di pretendere dal socio espulso l’eventuale risarcimento dei danni da esso provocati.-
ART. 29
Tutti i componenti del C.D. debbono partecipare alle riunioni dello stesso. Dopo tre assenze consecutive, decadono dalla carica e non sono più rieletti per il mandato in corso. In caso di posto vacante, per dimissioni o altri motivi di uno o più componenti del C.D., si procede alla nomina del sostituto, in base alla graduatoria dei non eletti nell’ultima assemblea elettiva (Vedi ART.16).-
ART. 30
Qualora si verifichi un evento ritenuto insanabile per l’esistenza dell’Associazione, il C.D. convoca l’Assemblea straordinaria dei soci. L’eventuale deliberazione di scioglimento è valida con almeno 3/4 (trequarti) dei voti dei presenti o delegati. Deliberando lo scioglimento, il patrimonio dell’Associazione deve essere messo in liquidazione e l’eventuale residuo attivo sarà elargito in beneficenza ad Associazioni sportive subacquee.
In caso di residuo passivo, i componenti dell’intera A.S.D.S.S. saranno tenuti in parti uguali dell’intero passivo.-
ART. 31
Per eventuali controversie e/o diverse interpretazioni ci avvaliamo dello statuto del CONI.-
IL PRESENTE STATUTO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI
Redatto e approvato dall’Assemblea Generale dei Soci in data 28 Novembre 2008
Visto e firmato da:
IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
TARGA STEFANO ZILIO IDO
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REGISTRATO PRESSO L’UFFICIO DEL REGISTRO DI VENEZIA-MESTRE IN DATA 29/06/1998 AL N° 00710 SERIE 3
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